Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Decreto Agosto: l'elenco dei versamenti sospesi rateizzabili per piĆ¹ di due anni

Quali sono i versamenti sospesi di cui all'art. 126 del decreto rilancio

L'art. 126 della legge di conversione del decreto Rilancio ha confermato la proroga al 16.09.2020, disposta in sede di decreto, del  termine di ripresa dei versamenti, di cui all’art. 18 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020), previsto originariamente per il 30.06.2020. 

Il decreto di agosto interviene ulteriormente prevedendo la possibilità di rateizzazione fino a piu' di due anni.

Pertanto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;

non effettuano i versamenti in autoliquidazione in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato[1] e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
  • all’Iva;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali;
  • ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

Ciò purché si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno:

  • il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • e del 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

La stessa sospensione si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, a condizione che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno:

  • del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • e del 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

La stessa sospensione è rivolta, inoltre, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

I versamenti in merito alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato[2] e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che:

  1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza
  2. hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel marzo di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

per il 50%

  • in un'unica soluzione entro il 16.09.2020;
  • o fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020.

per il rimanente 50%

  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. 

Non si rimborsa quanto già versato.

[1] Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973.

[2] Di cui agli articoli 23, 24, del DPR 600/1973. 

 

Adempimento sospeso

Nuovo termine

 

Versamento ritenute, Iva, contributi e premi in autoliquidazione in scadenza ad aprile e maggio

Versamento per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020. Il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021

Soggetti interessati

Imprese con ricavi ≤ 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Esercenti attività d’impresa arte e professione con ricavi > 50 milioni di Euro che hanno subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019

Tutti i soggetti economici che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019.

 

La Legge di conversione del decreto Rilancio ha confermato che il termine di ripresa dei versamenti, di cui all’art. 19 del c.d. Decreto Liquidità (d.l. 23/2020), previsto per il 31.07.2020, sia posticipato al 16.09.2020. Su questa ultima scadenza è intervenuto il decreto di agosto prevedendo ulteriore rateizzazione.

Pertanto per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.l. 18/2020 (generalmente 2019), per i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto[1], da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione devono versare quanto dovuto dopo la modifica del decreto di agosto:

  • per il 50% entro il 16.09.2020 (anziché entro il 31.7.2020 come previsto dal D.l. 23/2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 (anziché 5 rate dal mese di luglio come previsto dal D.l. 23/2020);
  • per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021,senza applicazione di sanzioni e interessi.

Non si rimborsa quanto già versato. 

[1] Di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

Adempimento sospeso

Nuovo termine

 Ricavi o compensi percepiti tra il 17.3.2020 e il 31.05.2020 non sono assoggettati a ritenuta d’acconto

Versamento delle ritenute non operate: per il 50% entro il 16.09.2020 o fino ad un massimo di 4 rate di pari importo a decorrere dal 16.09.2020, per il restante 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021

Soggetti interessati

Contribuenti con ricavi o compensi ≤ 400 mila Euro

 

anche gli adempimenti e i pagamenti sospesi nei comuni della c.d. zona rossa[1], individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, relativi ai:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l'assicurazione obbligatoria;

 in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, sono effettuati senza sanzioni e senza interessi:

  • per il 50% entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16.09.2020 
  • per il rimanente 50% in 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021,senza applicazione di sanzioni e interessi. 

[1] Di cui all’art. 5 del D.l. 9/2020.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/08/2020