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Rivalutazione beni d’impresa 2020 (DL Agosto): le implicazioni fiscali

Gli ammortamenti

Una delle caratteristiche della norma è l’immediatezza degli effetti della rivalutazione: questa avverrà già nel 2020 civilmente, e ai fini fiscali avrà effetti a partire dall’anno di imposta 2021 (modello Redditi 2022): il riconoscimento fiscale ha come principale effetto la deduzione degli ammortamenti ragguagliati al maggior valore.

Nel caso, invece, in cui la rivalutazione avverrà ai soli fini civili, l’impresa presenterà in bilancio i nuovi ammortamenti ragguagliati e in dichiarazione dei Redditi gli ammortamenti al costo storico. Per questa possibilità a volte si parla di doppio binario, per indicare la divergenza tra valori civili e fiscali, ma si deve ricordare che , se pure nella prassi gli ammortamenti civilistici vengono spesso iscritti in bilancio secondo le disposizioni della normativa fiscale, secondo la normativa italiana, le due tipologie di ammortamento costituiscono, nella normalità, due binari separati, che non è detto che collidano.

La rivalutazione 2020 entra in questo contesto senza particolari rilevanze. Nel caso in cui la Rivalutazione avvenga ai soli fini civilistici, avremo necessariamente un valore degli ammortamenti fiscali che non potrà coincidere con il valore degli ammortamenti in bilancio. Nel caso invece in cui l’azienda decida di versare anche l’imposta sostitutiva, il maggior valore ai fini civili verrà riconosciuto anche ai fini fiscali, motivo per cui i due ammortamenti potranno coincidere o meno, a seconda del piano di ammortamento originario.

Più importante sarà precisare il caso in cui siano oggetto di rivalutazione beni d’impresa sottoposti alle normative agevolative del superammortamento e dell’iperammortamento: rappresentando queste delle agevolazioni fiscali, usufruite in sede di dichiarazione dei Redditi come variazione in aumento del valore degli ammortamenti deducibili, basate sul prezzo storico di acquisto dei beni interessati, e non sul valore di iscrizione in bilancio, queste misure non potranno in nessun modo essere influenzate dalla rivalutazione, sia che essa venga effettuata anche ai fini fiscali che solo a quelli civili.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 28/08/2020