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ISA 2020: il valore dei beni strumentali

Imprese: rigo F21

I contribuenti in regime di impresa indicheranno il valore dei beni strumentali al rigo F21 del modello ISA: il rigo è composto da due campi: al campo 1 andrà indicato il valore totale dei beni strumentali e al campo 2 dovrà essere specificato il valore di quei beni acquisiti dall’impresa con contratto di locazione finanziaria (già inseriti nel campo 1).

Ai fini dell’indicazione del valore dei beni strumentali non dovranno essere computati gli immobili  e i beni mobili strumentali adoperati dall’impresa per conseguenza di una locazione di natura non finanziaria; riguardo questi ultimi si noterà che è stato eliminato, rispetto al modello 2019, anche il rigo in cui doveva essere indicato il loro valore.

Nel computo vanno inseriti i beni strumentali di valore inferiore a 516 euro, anche se non capitalizzati, e i beni ad uso promiscuo in ragione del 50% del loro valore.

Come nei vecchi Studi di Settore, anche per gli ISA è prevista la possibilità di non inserire nel computo i cespiti non utilizzati (per esempio beni obsoleti non ancora smaltiti o beni acquistati non ancora utilizzati), sempre che per questi non sia stata dedotta la relativa quota di ammortamento, in quanto si presume che la deduzione dell’ammortamento sia subordinata all’utilizzazione del bene strumentale.

Ai fini del corretto calcolo vanno considerate due questioni molto importanti:

1. il valore dei beni strumentali dovrà essere ragguagliato sempre ai giorni di possesso durante l’esercizio;

2. nel caso in cui l’impresa abbia effettuato solo operazioni esenti, quindi con pro-rata di detraibilità pari a zero, l’IVA deve essere considerata una componente del costo del bene strumentale; nel caso in cui, invece, la percentuale di operazioni esenti sarà soltanto parziale, l’Imposta sul Valore Aggiunto non confluirà nel valore del cespite.

I beni strumentali di proprietà andranno computati al costo storico, maggiorati dei costi di diretta imputazione e al lordo degli ammortamenti, mentre i beni acquisiti in leasing dovranno essere computati al costo di acquisizione da parte del locatore.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/09/2020