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ISA 2020: il valore dei beni strumentali

Lavoratori autonomi e professionisti con ISA non evoluto: rigo H01

I lavoratori autonomi e i professionisti soggetti ad un modello ISA evoluto nell’anno 2020 indicheranno il valore dei beni strumentali sul rigo H01, unico dato richiesto.

Il nuovo quadro H del modello ISA 2020 è rappresentativo una nuova modalità di impostazione dei modelli ISA: il quadro presenta una struttura che riprende la struttura del quadro RE (quello dedicato al determinazione del reddito da lavoro autonomo in contabilità semplificata) del modello Redditi, salvo richiedere alcuni ulteriori dati integrativi (come appunto il valore dei beni strumentali, richiesto al rigo H01). Si può ipotizzare che l’idea di legare la compilazione del modello ISA alla compilazione del modello Redditi abbia come obiettivo quello di rilevare più facilmente eventuali differenze, volute o casuali, tra i due modelli dichiarativi.

Per un approfondimento sul nuovo quadro H si rimanda all’articolo Isa professionisti: nuovo quadro H per gli elementi contabili [https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/28090-isa-professionisti-nuovo-quadro-h-per-gli-elementi-contabili.html]

Per quanto riguarda il calcolo del valore dei beni strumentali, in questo caso specifico valgono le regole generali precedentemente indicate per il caso del modello ISA delle imprese, con l’unica differenza che i beni utilizzati in forza di un contratto di leasing finanziario qui non andranno inseriti: rientreranno solo i beni strumentali di proprietà in senso stretto (quindi anche quelli riscattati da un contratto di leasing finanziario).

Sulla modalità di determinazione del valore dei beni in leasing riscattati ci fornisce indicazioni l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 16 giugno 2020, dove viene precisato che “nelle istruzioni per la compilazione del quadro H non è specificato, come invece avviene nel quadro G, se il bene in proprietà, a seguito all’esercizio dell’opzione di acquisto prevista dal contratto di leasing, debba essere indicato per il valore corrispondente al costo di acquisto sostenuto dal concedente oppure per il prezzo di riscatto pagato dal contribuente. Al riguardo, si ritiene che, nel momento in cui il bene in leasing viene riscattato, occorrerà indicare nel rigo H01 il valore del costo sostenuto dal concedente, in continuità con quanto tuttora avviene nel quadro G ed in coerenza con i dati utilizzati per l’elaborazione dei nuovi ISA”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 04/09/2020