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Detrazione IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti: ancora incertezza

La posizione della Corte Europea

La Corte Europea infatti, a fronte di operazioni di acquisto fatturate da un soggetto diverso dall’effettivo fornitore, ha escluso che l’Autorità fiscale nazionale possa provare la “mala fede” del cessionario facendo unicamente riferimento al fatto che, il soggetto fatturante, risultasse privo delle risorse personali e materiali e delle attività necessarie all’esecuzione dell’operazione fatturata o alla produzione dei beni indicati in fattura (sentenze 22.10.2015, causa C-277/14, PPUH Stehcemp e 13.12.2014, causa C-18/13, Maks Pen) o che fosse sostanzialmente inesistente  (sentenza citata PPUH Stehcemp).

La CGUE, infatti, nella menzionata pronuncia PPUH Stehcemp, ha riconosciuto il diritto alla detrazione in capo al soggetto cessionario sebbene la società che ha emesso le fatture risultasse un soggetto inesistente in quanto “non risultava registrata ai fini dell’IVA”, “non effettuava dichiarazione fiscale”, “non pagava imposte”, “non disponeva di autorizzazione per la vendita” dei beni fatturati e aveva stabilito la propria sede legale in un “immobile in stato fatiscente che, di fatto, rendeva “impossibile lo svolgimento di qualsiasi attività economica”.

Fonte: Corte di Cassazione


Aggiornata il: 08/09/2020