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La cessione del credito di imposta del Superbonus: come funziona

La cessione del credito d'imposta del Superbonus

Considerato l’ammontare potenzialmente elevato di una detrazione equivalente al 110% dell’importo speso per interventi di riqualificazione edilizia, anche se suddivisa in cinque quote annuali, il Legislatore, possibilmente con  l’intento di non limitare il beneficio ai soli contribuenti con una elevata capienza di imposta, all’articolo 121 dello stesso DL 34/2020, come convertito, prevede una “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”: ogni contribuente potrà scegliere autonomamente se godere della detrazione fiscale direttamente, per uno sconto (anche parziale) sul corrispettivo dovuto al fornitore (il cosiddetto sconto in fattura), oppure, in base all’articolo 121 comma 1 del DL 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020, “per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito egli intermediari finanziari”.

In breve il contribuente che ha maturato il diritto a godere della detrazione in esame potrà cedere il beneficio fiscale ad un soggetto terzo: il legislatore non individua limiti riguardo i soggetti che possono acquisire il beneficio fiscale: possono essere istituti di credito, imprese di assicurazione o chiunque altro. Con il trasferimento avviene anche una trasformazione del beneficio fiscale che, da detrazione in capo al contribuente beneficiario originario, diventa un credito di imposta, utilizzabile in compensazione e usufruibile con la stessa ripartizione quinquennale prevista per la detrazione, in base all’articolo 121 comma 3 del DL 34/2020 come convertito. Tale credito potrà essere a sua volta ceduto dai soggetti che lo hanno acquisito.

I termini economici in base ai quali effettuare il trasferimento del beneficio fiscale saranno stabiliti  dalla libera contrattazione delle parti private interessate.

A differenza del caso del cosiddetto “sconto in fattura”, non è prevista ad oggi l’ipotesi che la detrazione possa essere ceduta parzialmente, nel caso per esempio in cui il contribuente voglia godere della detrazione nei limiti della propria capienza e cedere l’eccedenza. Tuttavia sono possibili delle altre ipotesi di cessione parziale: il contribuente che utilizza lo sconto in fattura per una parte del corrispettivo dovuto al fornitore, potrà cedere la detrazione residua spettante, che sarà comunque una parte del beneficio fiscale di cui complessivamente ha goduto; inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia usufruito in dichiarazione della detrazione spettante per uno o più anni, potrà comunque cedere la detrazione residuata dalle annualità non godute.

Il comma 1-bis dell’articolo 121 del DL 34/2020 introduce nel quadro dell’agevolazione la possibilità di esercitare l’opzione della cessione (o dello sconto in fattura) in stato di avanzamento lavori: “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento”.

La cessione del beneficio fiscale, con l’obbligo di rispettare dei rigidi stadi di avanzamento dei lavori (SAL), non è comunque indolore, prevedendo in capo ai tecnici del beneficiario degli adempimenti in più, rispetto a quelli, già non trascurabili, previsti per godere dell’incentivo al termine dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 24/E del 8 agosto 2020 pone l’attenzione anche sull’indipendenza della cessione: “nel caso in cui più soggetti sostengano spese per interventi realizzati sul medesimo immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri. In particolare, per interventi sulle parti comuni degli edifici, non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione, mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito”.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/09/2020