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Le asseverazioni tecniche

Una volta terminati gli interventi di riqualificazione, in base alle disposizioni dell’articolo 119 del DL 34/2020 convertito dalla Legge 77/2020, l’obbligatorio passo successivo per poter godere del beneficio fiscale sarà la sottoscrizione delle asseverazioni da parte dei tecnici abilitati, i quali dovranno apporre il proprio timbro fornito dall’ordine professionale ed attestare di essere a questo iscritto.

Il numero delle asseverazioni necessarie cambiano a seconda della tipologia di lavori eseguiti.

Per gli interventi di efficientamento energetico è richiesta l’asseverazione di un tecnico abilitato che, sotto la sua responsabilità, dichiari la congruità delle spese sostenute e che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa.

Per gli stessi interventi, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.24/E del 8 agosto 2020 al punto 3 ci dice anche che “il miglioramento energetico è dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.

Per gli interventi antisismici è richiesta una dichiarazione asseverata da parte dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico dell’edificio, in base alle rispettive competenze professionali, senza dimenticare l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi effettuati.

Le asseverazioni dovranno essere rilasciate al termine dei lavori per poter usufruire dell’agevolazione fiscale o per cederla; ma, nel caso in cui si prospetti una cessione parziale del beneficio durante lo stato di avanzamento dei lavori, le asseverazioni dovranno essere rilasciate dai tecnici ad ogni stato dell’avanzamento in cui si cede il credito.

Le asseverazioni per gli interventi di efficientamento energetico dovranno essere redatte secondo i modelli previsti dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) del 3 agosto 2020, il cosiddetto decreto Asseverazioni, il quale prevede una modulistica differenziata a seconda che le asseverazioni siano relative ai lavori conclusi o a quelli in stato di avanzamento. Queste attestazioni, saranno compilate on line direttamente sul sito internet dell’ENEA (Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico e sostenibile) e a questa trasmesse telematicamente. Invece l’APE ante e post intervento che dimostri l’avvenuto incremento di due classi energetiche dell’edificio non sarà oggetto di trasmissione all’ENEA.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 25/09/2020