Il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione, in cui coesistono
- la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.),
- una comproprietà sui beni comuni dell’intero immobile.
Al fine di poter parlare di “entità condominiale” è necessario che i proprietari delle unità immobiliari singolarmente prese siano almeno due.
Da due proprietari fino ad un massimo di otto non è necessario rispettare le formalità previste di richiedere il codice fiscale in capo al condominio (che si definisce: condominio minimo).
Per contro, l’obbligo di costituzione in condominio con la conseguente richiesta del codice fiscale sorge quando i proprietari delle singole unità immobiliari sono in un numero maggiore o uguale a 9.