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Le residenza delle persone fisiche

La residenza delle persone fisiche: normativa interna

L’Italia considera soggetti passivi di imposta sia i residenti in Italia che i non residenti secondo due criteri:

  • World wide taxation principle
  • Source Income Principle

Il primo principio tassa i residenti italiani sui redditi ovunque prodotti; il secondo invece tassa i non residenti sui redditi prodotti nel territorio dello stato.

Da un punto di vista fiscale italiano il concetto di “residente” per le persone fisiche si trova nell’art. 2 del Test Unico Imposte sul Reddito titolato “Soggetti Passivi” che al comma 2 recita:

“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile”

Il Codice Civile tratta il domicilio e la residenza nell’art 43 in cui si esplica che il domicilio è il luogo nel quale il soggetto ha il centro dei propri affari ed interessi mentre la residenza è il luogo in cui il soggetto dimora abitualmente

Note:

Art 2 c. 1 TUIR “Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”

Art. 3 c.1TUIR “L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti [****] e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/10/2020