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Le residenza delle persone fisiche

La residenza delle persone fisiche: normativa Convenzionale

Premesso che ogni convenzione ha delle particolarità cui occorre tenere conto possiamo dire che, generalmente, il primo comma dell’art. 4 delle Convenzioni stabilisce che si definiscono residenti di uno stato le persone fisiche che siano considerate residenti ai fini dell’imposizione in ragione della loro residenza o del loro domicilio.

Nel caso in cui due stati possano contendersi la residenza di un soggetto in base alla propria normativa interna, facendo così emergere un profilo di Dual Residence, occorre fare riferimento al comma 2 del medesimo articolo convenzionale che detta delle regole per stabilire il luogo in cui il soggetto viene considerato residente:

  • detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente quando essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Sato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
  • se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
  • se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità:
  • se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Appare evidente come non sempre sia agevole determinare la residenza fiscale di una persona fisica e come gli stati abbiano la possibilità di cercare di assoggettare a tassazione tutto il materiale imponibile riferito alla persona.

In quest’ottica assume particolare rilevanza il concetto di centro degli interessi vitali, concetto sul quale si è più volte espressa la giurisprudenza e la stessa Agenzia delle Entrate che, nella risposta all’interpello n° 25 del 4 aprile 2018, indica come la residenza in Italia della famiglia e il contratto di affitto e le utenze intestate a nome del soggetto potrebbero far ritenere che, nella sostanza, il domicilio del soggetto sia all’interno del territorio nazionale avendo qui stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/10/2020