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Le residenza delle persone fisiche

Residenza delle persone fisiche: orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in tale ambito. Fra le varie sentenze possiamo ricordare i seguenti passaggi:

  • “deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali e ciò in base a vari elementi presuntivi, quale l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione, nella quale trascorra diversi periodi dell’anno e ciò a prescindere anche dall’iscrizione del soggetto nell’AIRE(1)”
  • “Le relazioni affettive e familiari – la cui centrale importanza è invocata dalla ricorrente Agenzia al fine della residenza fiscale – non hanno una rilevanza prioritaria ai fini probatori della residenza fiscale, venendo in rilievo solo unitamente ad altri probanti criteri – idoneamente presi in considerazione nel caso in esame – che univocamente attestino il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento”
  • “Al fine di individuare l’effettivo centro degli interessi dell’imputato, e, dunque, la sostanziale residenza «di fatto», il profilo degli interessi lavorativi (in particolare ponendo in rilievo le attività di composizione, incisione e gestione manageriale connesse alla figura di cantante esclusivamente svolte in Italia) attesa la sostanziale instabilità nel tempo di quelli, invece, affettivi(2)
  • “Si deve ritenere che il contribuente disponesse di una abitazione permanente in Italia. Ne consegue che la CTR, al fine di accertare se il contribuente dovesse essere assoggettato ad imposta nello Stato italiano, avrebbe dovuto applicare il secondo criterio previsto dall’art. 4, lettera a, della Convenzione citata, secondo cui quando una persona dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente nello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette(3)”

Fino ad arrivare alla recente sentenza della corte di Cassazione, che ha affermato che il centro degli interessi vitali del soggetto deve essere individuato attribuendo fondamentale importanza al luogo nel quale sono presenti gli interessi economici del soggetto rispetto al paese nel quale sono maggiormente presenti i legami familiari .

Note:

1 Sentenza n 678 del 16 gennaio 2015

2 Sentenza n 45752 del 5 ottobre 2017

3 Ordinanza n 32992/2018 pubblicata il 20.12.2018

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/10/2020