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Piccola guida delle ristrutturazioni per le quali รจ possibile la cessione o lo sconto

Le detrazioni escluse da cessione e sconto

Come si evince dall’elenco, non tutti gli interventi che danno diritto ad una detrazione possono essere ceduti o scontati. 

Non si commetta, quindi, l’errore di pensare che sia possibile, seppur non arrivando alla massima detrazione del 110%, procedere in ogni caso alla scelta fra cessione della detrazione o alla richiesta dello sconto in fattura. Quali interventi sono, quindi, esclusi dalla possibilità di cessione o sconto? 

A tal proposito introduciamo due regole generali: 

  • Tutti gli interventi che ai sensi dell’art. 119, DL 34/2020, possono accedere al superbonus, automaticamente, danno diritto alle tre alternative possibili di: detrazione in dichiarazione, cessione della detrazione o richiesta dello sconto in fattura (art. 121, DL 34/2020).
  • Gli interventi che, per contro, non sono contemplati nell’art. 121, DL 34/2020 (cessione o sconto), devono obbligatoriamente seguire la regola della detrazione in dichiarazione. In particolare le operazioni escluse sono quelle per la maggior parte riferite all’art. 16 bis del TUIR.

Nell’elencazione che segue riportiamo tutti gli interventi previsti dall’art. 16 bis del TUIR, evidenziando per essi quali le strade possibili per godere del beneficio:

a) interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto) 

b) interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto)

c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione - (solo detrazione in dichiarazione) 

d) interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune - (solo detrazione in dichiarazione) 

e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, L. 104/1992 - (solo detrazione in dichiarazione, 50%, in dieci anni)

f) interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi - (solo detrazione in dichiarazione)

g) interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico - (solo detrazione in dichiarazione) 

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto) 

i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio - (solo detrazione in dichiarazione

l) interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici - (possibili detrazione in dichiarazione, cessione o sconto).

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 26/10/2020