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Cessione detrazioni superbonus, ecobonus e sismabonus tra vecchie e nuove regole

Alternative alla detrazione nell’ambito dell’ecobonus

La misura della cessione è pari alla detrazione concessa, cioè 65% secondo i limiti di spesa previsti. 

1) Gli incapienti - i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese da ecobonus, si trovavano nella condizione di “incapienti” (cioè non presentavano un’imposta lorda sufficiente dalla quale detrarre le agevolazioni in questione ai sensi dell’art. 11, co. a 2, e dell’art. 13, co. 1, lett. a), e co.5, lett. a), TUIR) possono optare, in caso di interventi da ecobonus, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati (i quali a loro volta hanno facoltà di successiva cessione). 

2) Ristrutturazioni energetiche di Primo Livello sulle parti comuni condominiali di importo superiore ad euro 200.000 - A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per queste tipologie di intervento previste dal DM 26 giugno 2015 (Ministro dello sviluppo economico), il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo a sua volta potrà utilizzare le somme sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, oppure potrà cedere il credito acquisito ad altri soggetti diversi dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari).

Ricordiamo che tali interventi sono costituiti da interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano il rifacimento dell'impianto termico per la climatizzazione invernale e/o estiva. 

3) Interventi di riqualificazione energetica art. 14, DL 63/2013 -, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli di cui al punto 1) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti, ai quali è concessa la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane anche in questo caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/11/2020