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Cessione detrazioni superbonus, ecobonus e sismabonus tra vecchie e nuove regole

Come è oggi

Per comprendere se le normative relative alla cessione o allo sconto in fattura in vigore prima del DL 34/2020 sono superate occorre capire se le tipologie di intervento di cui sopra sono fra quelle elencate dall’art. 121, DL 34/2020, diversamente si dovrà considerare valida ancora la precedente modalità alternativa alla detrazione in dichiarazione.

L’art. 121, prevede la possibilità di cessione della detrazione o di richiesta al fornitore di uno sconto in fattura (con facoltà per chi acquisisce la detrazione di utilizzare il credito maturato in compensazione oppure cederlo a sua volta a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari) relativamente alle spese connesse con i seguenti interventi. 

  • interventi per il recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici (art. 16-bis, co.1, lett. a) e b), del Tuir)
  • interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus quali, per esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (art. 14 DL 63/2013) 
  • Interventi per l’adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus. Si tratta di interventi di messa in sicurezza sismica effettuati su immobili che sorgono nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. 
  • Acquisti di “case antisismiche” previsti dall'art. 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013) 
  • Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, c.d. Bonus Facciate (art. 1, co. 219 e 220, L. 160/2019) 
  • Interventi di installazione di impianti fotovoltaici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir)
  • Interventi per l’ installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli che danno diritto al Superbonus (all'articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013) 
  • Interventi da superbonus del 110% (art. 119, DL 34/2020 e successive modificazioni) 

Alla luce di quanto sopra possiamo affermare quanto segue. 

Interventi da ecobonus

Relativamente alle fattispecie elencate ai punti 1) e 3), con l’introduzione dell’art. 121, DL 34/2020, le norme inerenti la cessione vengono superate dalla possibilità non solo di cedere la detrazione (unica opzione prevista all’epoca) ma anche di poter richiedere lo sconto in fattura al fornitore. E non solo, quanto previsto al punto 3) relativamente al divieto di cessione alle banche o agli intermediari finanziari, si ritiene possa venire superato dalla formulazione dell’art. 121, che ne prevede la cessione anche a questi ultimi soggetti. Ovviamente, qualora si tratti di interventi che beneficiano del superbonus 110% la misura ceduta o scontata sarà ovviamente non quella originaria ma quella relativa al 110%. In merito al caso 2), inerente le Ristrutturazioni energetica di Primo Livello, la situazione è opposta, in origine era possibile solo la richiesta di uno sconto in fattura pari alla detrazione, ad oggi, con l’introduzione dell’art. 121, è possibile anche la cessione della detrazione. fermi rimangono in questo caso i limiti minimi di spesa pari ad euro 200.000. 

Interventi da sismabonus 

Relativamente alle fattispecie descritte ai punti 4) e 5), può dirsi lo stesso di quanto concluso per le fattispecie 1) e 3), cioè aggiunta della possibilità di richiedere lo sconto in fattura, con successiva cessione facoltativa anche a istituti di credito ed intermediari finanziari.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/11/2020