Riepilogo delle data da ricordare per il condono cartelle (art. 4 del DL n. 41 del 2021) nella seguente tabella come riportata sulla Circolare n 11/E del 22 settembre 2021- ADE/Ader
Entro il 20 agosto 2021
| L’ agente della riscossione trasmette l’elenco dei codici fiscali dei soggetti ammissibili allo Stralcio (con l’esclusione di quelli indicati all’art. 4, comma 9, del d.l. n. 41 del 2021) |
Entro il 30 settembre 2021
| L’Agenzia delle entrate segnala i codici fiscali che restano fuori per superamento del requisito reddituale |
Entro il 31 ottobre 2021
| L’agente della riscossione procede con l’annullamento automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non si procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne ha diritto) |
31 ottobre 2021
| A tale data i debiti si intendono annullati
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Entro il 15 novembre 2021
| L’agente della riscossione presenta al Ministero dell’economia e delle finanze la richiesta di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, annullate per effetto dello Stralcio |
Entro il 30 novembre 2021
| L’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di debito annullate agli enti creditori |
Entro il 31 dicembre 2021
| È previsto il versamento della prima rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |
Entro il 30 giugno 2022
| È previsto il versamento della seconda rata del rimborso delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive a favore dell’agente della riscossione |