Il Decreto Fiscale (DL n 146/2021) prevede che:
- non sono imponibili ai fini Iva
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, dal 1° gennaio 2021,
- nei confronti degli organismi comunitari per rispondere alla pandemia da Covid-19.
La Circolare n.5/E sottolinea la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 ad organismi comunitari.
È prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 e in particolare:
- per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1° gennaio - 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 146/2021)
- i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata.
L’eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all’Amministrazione finanziaria e, in tal caso, l’operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione.