L’art. 54 comma 1-bis del TUIR precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.
Specularmente, per dar luogo a plusvalenze la cessione deve riguardare o beni mobili acquistati dopo il 4/7/2006 o beni immobili acquistati tra il 2007 e il 2009.