In attesa del suddetto Decreto di attuazione, si ricorda che, negli anni precedenti, le condizioni richieste per fruire dell’agevolazione in esame erano le seguenti:
periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008:
somme erogate per lavoro straordinario, lavoro supplementare o in base a clausole elastiche, incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
limite massimo di reddito dell’anno precedente (2007) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2008: € 30.000;
importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 3.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
anno 2009:
solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
limite massimo di reddito dell’anno precedente (2008) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2009: € 35.000;
importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
anno 2010:
solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
limite massimo di reddito dell’anno precedente (2009) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2010: € 35.000;
importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
anno 2011:
solo somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa;
limite massimo di reddito dell’anno precedente (2010) oltre il quale non si poteva fruire dell’agevolazione per il 2011: € 40.000;
importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva: € 6.000 al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva ed al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.