L’onere contributivo, nel caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:
In queste due ipotesi (collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.