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Regime forfettario 2019 a confronto con le regole del 2018

Regime forfettario 2019: modalità di accesso e possibilità di uscita

Il regime forfetario è il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.
Pertanto i soggetti già in attività vi accedono senza effettuare alcuna comunicazione, né preventiva né successiva. Tali soggetti però, se intendono usufruire del regime contributivo agevolato, devono effettuare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l'applicazione del regime, è d'obbligo darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), ai fini solo anagrafici. In caso contrario l'accesso al regime forfetario non è precluso, tuttavia si è soggetti ad una sanzione amministrativa da 250 a 2mila Euro (art. 11 comma 1 lett. a) del D.lgs. 471/97). L'attestazione dei requisiti di accesso e dell'assenza di cause ostative avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per il periodo d'imposta 2017 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 del Mod. Redditi PF 2018.

La legge non prevede una durata particolare del regime.

Il contribuente cesserà di usare il regime agevolato in tre casi:

  • per opzione, con vincolo triennale. Coloro che possiedono i requisiti per poter accedere al regime forfetario, hanno la possibilità di non applicarlo o di fuoriuscirne, optando per il regime ordinario.  L'opzione avviene tramite comportamento concludente, ed è valida per almeno un triennio; dopodiché si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
  • per legge (quindi obbligatoriamente), quando:
    • viene meno uno dei requisiti richiesti per l'accesso al regime stesso;
    • si verifica una causa di esclusione

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, o si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (di cui al D.l. 98/2011), non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.

  • per accertamento definitivo, in cui sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione. In questo caso il regime cessa dall'anno successivo a quello accertato.

Di seguito il riepilogo:

MODALITA' DI ACCESSO AL REGIME FORFETARIO

Per chi è già in attività

Non serve alcuna comunicazione perché il regime forfetario è il regime naturale

Per chi inizia una nuova attività

Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12).

MODALITA' DI USCITA DAL REGIME FORFETARIO

Per volontà del contribuente

Con opzione al regime ordinario, tramite comportamento concludente, ma con vincolo triennale. E' necessario comunque compilare il quadro VO della dichiarazione IVA.

Per legge

Per mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una causa di esclusione

Per accertamento definitivo

Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione

 

 

Fonte:


Aggiornata il: 04/01/2019