Il comma 33 dell'art. 9 prevede l'abrogazione dei seguenti regimi:
A partire dal 2015 , i soggetti che nel 2014 hanno applicato uno dei sopra elencati regimi, in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del nuovo regime forfetario, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario .
Tuttavia è prevista una clausola di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011 (regime dei Minimi), di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale, ovvero non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del 35° anno di età).
Riassumendo quanto previsto dai commi 32, 33, 34 e 35 dell'art. 9 della Legge di Stabilità 2015:
Regime applicato nel 2014 |
Regime che si potrà applicare nel 2015 |
Regime dei minimi
(DL 98/2011 art. 27 comma 1 e 2)
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- Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1
- Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività
- Possono continuare a rimanere nel Regime dei minimi fino alla sua naturale scadenza, ovvero fino al termine del quinquiennio dall'inizio dell'attività o fino al compimento del 35° anno di età
- Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)
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Regime contabile agevolato
(DL 98/2011 art. 27 comma 3)
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- Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1
- Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)
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Regime delle nuove iniziative
(Legge 388/2000 art. 13)
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- Nuovo regime forfetario, se rispettati i requisiti previsti dall'art. 9 comma 1
- Nuovo regime forfetario start-up, se si trovano nel primo triennio di attività
- Regime ordinario (per opzione o per mancanza dei requisiti)
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