La circolare ricorda il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata è soddisfatto nel caso in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio ed altra attività lavorativa, quale il rapporto di lavoro subordinato.
Se invece nel periodo di osservazione ai fini dei requisiti per la prestazione DIS-COLL , l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente:
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un rapporto di collaborazione/ assegno di ricerca/ dottorato di ricerca ed
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un rapporto di lavoro subordinato,
può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata solo per il periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra i i due.
Viene fornito anche un esempio:
"nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017 l’assicurato ha un contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio e per il solo periodo che va dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016 lo stesso lavoratore ha contemporaneamente in essere un contratto di lavoro subordinato; in tale ipotesi, il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata può ritenersi soddisfatto per il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017, in quanto non sussiste sovrapposizione tra i due rapporti di lavoro.
In tale caso, pertanto, ai fini della ricerca del requisito per il diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, sarà utile il solo periodo che va dal 1° maggio 2016 al 30 settembre 2017"