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Rivalutazione terreni e partecipazioni2019: imposta sostitutiva a doppio binario

Versamento imposta sostitutiva 2019: scadenze e modalità

L’aliquota dell’imposta sostitutiva, , si distingue ora in due differenti casistiche:

Aliquota rivalutazione 2018 Beni oggetto riqualificazione Aliquota rivalutazione 2019
8%
  • Partecipazioni non qualificate
  • Terreni
10%
Partecipazioni qualificate 11%

Tali aliquote devono essere, poi, applicate all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima (differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima)

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 01.07.2019 (poichè il 30.06.2019 è un domenica);
  • in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
    • 1a rata entro il 01.07.2019 (poichè il 30.06.2019 è un domenica);
    • 2a rata entro il 30.06.2020 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;
    • 3a rata entro il 30.06.2021 + interessi 3% annui calcolati dalla data di versamento della prima rata;


Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

  • “8055” PARTECIPAZIONI
  • “8056” TERRENI

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2019”, ovvero quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, sia che l'imposta venga versata in un'unica soluzione sia a rate.

Esempio:

La signora Margherita è proprietaria di una partecipazione non qualificata (10%) nella società Fiori s.r.l.
Il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2019, risultante dalla perizia, è di 500.000 Euro.
Il valore della partecipazione della signora Margherita è quindi pari a 50.000 Euro (500.000 x 10%).
Di conseguenza avremo:

  • imposta sostitutiva di rivalutazione pari a (€ 50.000 x 10%) € 5.000 che potrà essere versato in unica soluzione entro il 01.07.2019 o in 3 rate di pari importo.

Ricordiamo che un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione, in questo caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata, purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Fonte:


Aggiornata il: 13/04/2019