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Accordi di ristrutturazione dei debiti

L’imprenditore, non minore, è legittimato a stipulare gli accordi in questione con i creditori che rappresentino, come minimo, il 60% dei crediti.

Rispetto alla previgente disciplina, il legislatore della riforma (articolo 57) ha precisato che gli accordi di ristrutturazione dei debiti devono essere corredati da un piano economico finanziario che ne consenta l’esecuzione, il cui contenuto è stato concepito sulla falsariga di quello previsto per i piani di risanamento (si veda punto 1, di cui sopra). Sia gli accordi di ristrutturazione dei debiti che l’attinente piano di risanamento possono essere rinegoziati ovvero modificati, con la precisazione che:

  •  qualora intercorrano modificazioni al piano in epoca anteriore all’omologazione, occorre rinnovare sia l’attestazione del professionista indipendente che il consenso dei creditori;
  • qualora a seguito dell’omologazione insorga l’esigenza di emendare il piano, l’imprenditore può procedervi purché tale esigenza assicuri l’esecuzione degli accordi, al contempo rinnovando l’attestazione ad opera del professionista indipendente.

Sia il piano emendato che l’attestazione devono essere pubblicati nel registro delle imprese (articolo 58) ed il debitore è onerato dal darne comunicazione ai creditori i quali, a loro volta, possono presentare opposizione nel termine di giorni 30.

Salvo patto contrario (articolo 59), gli accordi di ristrutturazione della società spiegano efficacia verso i soci illimitatamente responsabili i quali, nell’ipotesi abbiano prestato garanzia, continuano a rispondere a tale titolo.

La novella ha previsto gli accordi di ristrutturazione agevolati (articolo 60), i quali possono essere stipulati con i creditori che rappresentano almeno il 30% dei crediti, purché il debitore:

  •  non prospetti la moratoria dei crediti estranei agli accordi;
  •  non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive di carattere temporaneo
Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 11/01/2019