Come anticipato, la Legge di bilancio 2019 al comma 66 dell'articolo unico, ripropone la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa l’immobile che soddisfi due requisiti:
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strumentalità (per destinazione o natura)
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possesso alla data del 31/10/2018.
L'operazione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva e ha effetto dal 1° gennaio 2019. In generale, l’opzione va esercitata entro il 31/05/2019 ed il perfezionamento dell’operazione avviene mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Irap nella misura dell’8%. Per l’esercizio dell’opzione rileva il “comportamento concludente” che consiste nella semplice annotazione contabile:
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nel libro giornale (per le imprese in contabilità ordinaria),
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nel registro dei beni ammortizzabili (per le imprese in contabilità semplificata).
La legge di bilancio 2019 richiama in toto la Legge di bilancio 2016 (L. 28/12/2015 n. 208 art.1 c.121) praticamente senza modificare nulla se non:
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i termini dei versamenti
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l’effetto della estromissione.
Si ritiene possano applicarsi le regole di prassi delle precedenti estromissioni ovvero:
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per determinare le plusvalenze derivanti dall'estromissione (valore normale - costo fiscalmente riconosciuto) è possibile utilizzare il valore catastale degli immobili al posto del valore normale;
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l’agevolazione non viene meno se il valore normale (o catastale) è inferiore al costo fiscale, non essendovi, quindi, necessità di assolvere l’imposta sostitutiva;
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l’IVA, se dovuta, va assolta nei modi (e termini) “ordinari”, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale è l’esenzione;
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non sono dovute le imposte di registro, ipotecarie e catastale;
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l’imposta sostitutiva va assolta
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per il 60% entro il 30/11/2019
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per il restante 40% non oltre il 16/06/2020.