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Cause ostative al regime forfettario: tutti i chiarimenti

Regime forfettario e lavoro per propri ex datori di lavoro

Nella Risposta all'interpello 134 del 6 maggio 2019 l'istante ha avviato un'attività di lavoro autonomo aderendo al regime forfettario e nel 2018 ha maturato provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro; con riguardo al 2019 in base alle stime effettuate,  i ricavi nei confronti del medesimo soggetto saranno inferiori al 50% del fatturato complessivo. La contribuente chiede pertanto se sussista causa ostativa all'accesso al regime.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la lettera d-bis) del comma 57 della Legge di bilancio 2015 prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni. Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 la stessa Agenzia aveva precisato che la causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Per quanto riguarda il caso di specie, la contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Pertanto, qualora per l’anno 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, dovessero essere inferiori al 50 % del fatturato complessivo, non risulterebbe integrata la causa ostativa  e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).

Infine, la Risposta all'interpello 173 del 30 maggio 2019 riguarda un cittadino estero che intende svolgere in Italia la medesima attività in forma di lavoro autonomo, con adesione al regime forfettario. Il contribuente dichiara che, all’inizio, potrebbe prestare la sua attività professionale principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro (estero). Nel rispondere l'Agenzia ha chiarito che la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione del rapporto ai fini di una migliore tassazione, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Pertanto, nel presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, si ritiene che l’istante possa applicare il regime forfetari

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 17/09/2019