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Sanzioni privacy: il 20 maggio รจ cessata la (falsa) moratoria

Le sanzioni penali per la violazione alla privacy previste in Italia

Le sanzioni penali rimangono di competenza di ogni singolo Stato, che deve predisporre sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”.

In Italia, si registra la seguente situazione:

l’art. 167 del Codice, rubricato “Trattamento illecito di dati” dispone che:

- le violazione riguardanti la materia del trattamento dei dati personali attraverso le comunicazioni elettroniche sono punite con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

- le violazioni che riguardano:

a) il trattamento di categorie particolari di dati (artt. 9 e 10 GDPR);

b) il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo (cioè al di fuori della UE/SEE) o una organizzazione internazionale;

sono punite con la reclusione da uno a tre anni.

L’art. 167 – bis  del Codice, rubricato “Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala”, dispone che:

la comunicazione/diffusione, senza consenso,  di un archivio automatizzato o di una parte sostanziale di esso, contenente dati personali, è punita con la reclusione da un anno a sei anni.

L’art. 167 – ter  del Codice, rubricato “Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala”, dispone che:

chi acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali è punito con la reclusione da un anno e quattro anni.

L’art. 168  del Codice, rubricato “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”, dispone che:

  • chi dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  • chi cagiona intenzionalmente una interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al garante o degli accertamenti dallo stesso svolti, è punito con la reclusione sino ad un anno.

L’art. 170  del Codice, rubricato “Inosservanza di provvedimenti del Garante”, dispone che:

  • chi, essendovi tenuto, non osserva i provvedimenti del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Per tutti i delitti sopra richiamati, come pena accessoria è prevista la pubblicazione della sentenza.

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Aggiornata il: 20/05/2019