La carenza , che di fatto porta ad una tassazione superiore per i soci della Società Semplice , non è passata inosservata ed il Governo pare voglia metterci mano con la legge di stabilità del 2020 dove un “emendamento “ prevede che in tali circostanze la Società Semplice è come se non esistesse, i dividendi vengono attribuiti al socio “ persona fisica privato “ ed assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta del 26% , se invece il socio fosse un soggetto IRES verrà tassato solo il 5% dell'importo ricevuto ed infine se fosse una società di persone ( snc- sas ) od impresa individuale l'imponibile sarà solo una parte dell’importo ricevuto .
Come per i dividendi la legge di stabilità in esame all’articolo 1 comma 1005 ha stabilito che le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2019 , per le persone fisiche , non concorrono alla formazione del reddito imponibile ma sono soggette ad una ritenuta a titolo di imposta del 26 % a prescindere dalla loro provenienza ( non c’è differenza se provengono da partecipazioni non qualificate rispetto alle qualificate , l’aliquota è sempre la stessa ).
La Società Semplice in caso di cessione di una partecipazione con conseguente plusvalenza che non è una persona fisica ne una impresa commerciale , paga la ritenuta del 26% o continua come prima ?