Per poter usufruire delle agevolazioni introdotte dal legislatore sono necessarie le seguenti condizioni:
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Il debitore deve essere qualificabile come consumatore. Si tratta di persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale , commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
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il debitore non deve essere sottoposto a procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
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il creditore deve essere una banca o una società veicolo;
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il credito deve derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto di un immobile adibito a prima casa, e il debitore deve aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato alla data della presentazione dell'istanza di rinegoziazione;
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deve essere pendente una procedura di esecuzione immobiliare sull’immobile e il pignoramento deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;
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non devono essere intervenuti altri creditori oltre a quello procedente;
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il debito complessivo, nell’ambito della procedura esecutiva, per cui si chiede la rinegoziazione o il rifinanziamento non deve essere superiore ad euro 250.000;
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l'importo offerto non deve essere inferiore al 75% del prezzo base della successiva asta ovvero del valore del bene;