Il caso più semplice, e quindi quello che non richiede alcun tipo di indicazione, si verifica nel momento in cui, avendone i requisiti:
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un soggetto in contabilità ordinaria nel 2018 transita nel 2019 al regime forfettario oppure
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un soggetto in contabilità semplificata nel 2018 transita nel regime forfettario dal 2019.
In entrambi i casi non c'è nessuna indicazione da inserire nella dichiarazione IVA e varrebbe semplicemente il comportamento concludente. Si dovrà tuttavia, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi 2020 indicare la sussistenza dei requisiti per usufruire del regime agevolato, e se del caso, anche dare indicazione che trattasi di start-up.