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Il trattamento fiscale dell’Associazione in partecipazione

Le caratteristiche del contratto

Con l’Associazione in partecipazione, forma contrattuale tipica disciplinata dal Codice civile nell’articolo 2549 e seguenti, un soggetto imprenditore (sia persona fisica che giuridica) può associare, per la conduzione dell’azienda o per uno specifico affare, un altro soggetto, anche non imprenditore, persona fisica o giuridica.

L’imprenditore che associa prende il nome di associante, l’altro prende il nome di associato.

L’associante ha il diritto di gestire la sua impresa o lo specifico affare liberamente, non esistendo alcun vincolo giuridico societario tra le parti e non essendo il rapporto contrattuale rilevante nei confronti dei terzi, senza dover rispondere all’associato delle sue scelte, il quale e non ha neanche diritto di veto, neppure per operazioni di gestione straordinaria.

L’associato ha il dovere di apportare all’azienda o all’affare denaro, beni, servizi o lavoro, e partecipa agli utili e alle perdite, secondo quanto stabilito tra le parti in sede di stipula dell’accordo contrattuale.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche dell’Associazione in partecipazione si rimanda all’articolo Il contratto di Associazione in partecipazione oggi.

Il trattamento fiscale di questa tipologia contrattuale dipende dalle caratteristiche dell’apporto portato in azienda dall’associato, che svolge un ruolo primario, e che viene classificato in tre diverse tipologie: apporto di solo lavoro, apporto di solo capitale, apporto misto (capitale e lavoro).

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Aggiornata il: 02/06/2020