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Il trattamento fiscale dell’Associazione in partecipazione

In caso di apporto di solo Lavoro

Il contratto di Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, in conseguenza della riforma del Jobs act (Decreto Legislativo 81/2015), è permesso, in base all’articolo 2549 comma 2 del Codice civile, esclusivamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Fino al 2015, prima della riforma della forma contrattuale, il contratto di Associazione in partecipazione era utilizzato prevalentemente tra persone fisiche e prevalentemente con apporto di solo lavoro: l’utilizzo distorsivo dello strumento, utilizzato spesso per nascondere dei rapporti di lavoro poi nei fatti subordinati o per dividere la base imponibile degli imprenditori soggetti a Irpef, ha indotto il legislatore, per motivi esclusivamente fiscali e antielusivi, a riformare la scrittura civilistica della tipologia contrattuale, arrivando a vietarla, di fatto, per i casi fiscalmente più sensibili.

Per quanto riguarda l’associante, in base all’articolo 95 comma 6 del TUIR “le partecipazioni agli utili spettanti […] agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito d’esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico”. Lo stesso vale anche per le imprese minori.

Per quanto riguarda l’associato, i compensi percepiti sono qualificati come ricavi e partecipano alla determinazione del reddito d’impresa di questi, secondo le normali regole, per cassa o per competenza a seconda della dimensione o delle scelte dell’impresa.

Ai fini Irap tali corresposizioni sono deducibili in capo all’associante e imponibili in capo all’associato, perché questo produce reddito di impresa.

 

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Aggiornata il: 02/06/2020