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Il trattamento fiscale dell’Associazione in partecipazione

In caso di apporto di solo Capitale

In base all’articolo 44 comma 1 lettera f del TUIR, gli utili derivanti da associazioni in partecipazione sono da considerarsi redditi di capitale, ad eccezione del caso in cui l’apporto dell’associato è costituito da solo lavoro (il caso precedente appena visto).

In questo caso il contratto di Associazione in partecipazione sarà possibile sia per un associato persona fisica che persona giuridica, anche per una persona fisica qualificabile come privato non imprenditore.

Il trattamento fiscale varierà a seconda della tipologia di associato, ma sarà, semplicemente, per l’associato e l’associante, equivalente a quello di una partecipazione ad una società di capitali : la distribuzione dell’utile non sarà deducibile in capo all’associante, mentre il regime di imposizione fiscale, in capo all’associato, varierà a seconda che se questo sia un soggetto Ires, un soggetto Irpef imprenditore o un soggetto Irpef privato (in ogni caso imponibili secondo il principio di cassa), secondo le regole per ognuno di questi previste.

Evidenziando l’ulteriore diverso trattamento nel caso di soggetto non residente.

La distribuzione di utili sarà indeducibile ai fini Irap in capo all’associante e non imponibile in capo all’associato (anche nel caso in cui sia un contribuente soggetto ad Irap), in quanto componente positiva di reddito di derivazione finanziaria.

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Aggiornata il: 02/06/2020