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Il trattamento fiscale dell’Associazione in partecipazione

Il modello Redditi

Nel caso di Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, il costo e il ricavo relativo, per l’associante e l’associato, confluiranno nel loro reddito d’impresa, quindi dovranno semplicemente essere esposti nel quadro RF (per i soggetti in contabilità ordinaria) o nel quadro RG (per i soggetti in contabilità semplificata) del modello Redditi.

Per quanto riguarda invece il caso di Associazioni in partecipazione con apporti di capitale e misti, la distribuzione dell’utile in capo all’associante sarà inducibile, precisamente come lo è la distribuzione dell’utile di una società di capitali, motivo per cui non avrà implicazioni sul modello Redditi di questi.

In capo all’associato invece sarà necessario distinguere se questi sia un soggetto imprenditore o meno. Nel primo caso dovrà esporre i proventi percepiti nel quadro RF o RG, a seconda della natura o delle scelte del contribuente, del suo modello Redditi.

Nel secondo caso, poiché a decorrere dall’anno 2019, nel caso di partecipazioni possedute da privati non imprenditori, gli utili scontano la ritenuta del 26% a titolo di imposta sia in caso di partecipazioni qualificate che non qualificate, non sarà necessario esporre il reddito percepito nel modello Redditi dell’associato, in quanto questo reddito ha già scontato una imposta a titolo definitivo.

Si ricorda infine che il passato obbligo di assoggettamento a gestione separata INPS (e di assicurazione INAIL) in capo all’associato, venendo meno dal 25 giugno 2015 la possibilità, per le persone fisiche, di contrarre Associazioni in partecipazione con apporto anche solo parziale di lavoro, conseguentemente oggi viene meno, in quanto l’associato che apporta capitali non può essere soggetto a obblighi legati alla sfera dell’esercizio di una attività lavorativa.

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Aggiornata il: 02/06/2020