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Il contratto di Associazione in partecipazione oggi

Le fonti normative

Dell’Associazione in partecipazione si occupa il Codice civile con gli articoli dal 2549 al 2554, in cui si condensa la struttura normativa che disciplina questa tipologia di contratto.

In passato è stata una tipologia contrattuale molto utilizzata, grazie alla sua versatilità, in quanto permette a due o più soggetti di svolgere congiuntamente una attività di impresa o uno specifico affare, anche per un tempo limitato, senza dover instaurare un vincolo societario.

Purtroppo l’utilizzo a volte abusivo della forma contrattuale, utilizzata per nascondere rapporti di fatto di lavoro subordinato o per ottenere un vantaggio fiscale derivante dalla divisione tra più soggetti della base imponibile Irpef degli imprenditori individuali, ha indotto il legislatore a intervenire radicalmente su questa forma contrattuale, prima con la cosiddetta Legge Fornero (Legge 92/2012) che, in mancanza di determinate condizioni, assimilava l’Associazione in partecipazione al lavoro subordinato, pochi anni dopo, con il cosiddetto Jobs act (D.Lgs 81/2015) che elimina la possibilità, per le persone fisiche, di instaurare Associazioni in partecipazione con apporto, anche parziale, in forma di lavoro.

Se l’intervento del legislatore in chiave antielusiva può essere facilmente considerata legittimo, la totale abrogazione di questa tipologia contrattuale, per le persone fisiche che apportano lavoro, non può dirsi ugualmente felice: alla libertà di iniziativa economica, in questa maniera, viene meno uno strumento molto versatile, specialmente per la possibilità di associarsi temporaneamente, molto utile nella concretezza della realtà.

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Aggiornata il: 02/06/2020