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Il contratto di Associazione in partecipazione oggi

Le caratteristiche dell’Associazione in partecipazione

L’Associazione in partecipazione è definita dall’articolo 2549 comma 1 del Codice Civile come quel contratto tipico con il quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

Gli elementi che identificano questa tipologia contrattuale sono, principalmente:

- la condivisione del rischio d’impresa da parte dell’associato che può partecipare, oltre che agli utili dell’impresa, anche alle eventuali perdite (nel limite del suo apporto);

- il diritto dell’associato a controllare (ma non orientare) l’attività dell’impresa dell’associante o dell’affare;

- il conferimento da parte dell’associato di un apporto (che può essere di varia natura);

- il diritto dell’associato di percepire una quota di utili.

Caratteristica tipica di questa forma contrattuale è il fatto che non si costituisce un nuovo soggetto giuridico: associato e associante sono legati da un vincolo contrattuale non spendibile nei confronti dei terzi, che può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. In ogni caso è escluso un vincolo di subordinazione.

L’associante dovrà essere una persona, fisica o giuridica, che esercita attività di impresa, in forma individuale o collettiva. L’associato invece, può essere una persona giuridica o una persona fisica, esercente o meno attività di impresa.

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Aggiornata il: 02/06/2020