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Il contratto di Associazione in partecipazione oggi

Le tipologie di apporto

Il cosiddetto apporto è probabilmente l’elemento che più caratterizza questa tipologia contrattuale: senza di questo il contratto stesso può considerarsi venir meno. In base all’accordo delle parti, l’associato può apportare in azienda denaro, beni, servizi o lavoro. A seconda della tipologia di apporto, distinguiamo (la classificazione deriva dal diverso trattamento fiscale) un contratto di Associazione in partecipazione:

- con apporto di (solo) lavoro;

- con apporto di (solo) capitale;

- con apporto misto (lavoro e capitale).

A decorrere dal 25 giugno 2015, per disposizione del Jobs act (D.Lgs 81/2015), non è più possibile stipulare contratti di Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro o misto, nel caso in cui l’associato sia una persona fisica; la possibilità rimane, invece, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, probabilmente grazie al diverso trattamento fiscale in capo a questi soggetti.

Quindi, per ricapitolare, oggi l’Associazione in partecipazione è possibile:

- per le persone fisiche: con apporto di solo capitale

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: con apporto di solo lavoro, solo capitale o miste.

Probabilmente sarebbe stato più proficuo, ma più complesso, agire direttamente sulla normativa fiscale, per limitare i casi di abuso, piuttosto che modificare il Codice civile per precludere una forma contrattuale a una intera tipologia di soggetti.

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Aggiornata il: 02/06/2020