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Il contratto di Associazione in partecipazione oggi

Obblighi e diritti delle parti

All’associate spetta il controllo e la gestione dell’impresa o dell’affare in relazione a cui è stata contratta una Associazione in partecipazione, non spettando invece all’associato neanche il diritto di veto, neppure sulle operazioni straordinarie.

All’associato spetta il rendiconto dell’affare compiuto o quello annuale della gestione, se questa si protrae per più anni: questo assumerà la forma di un Conto economico, dell’impresa o dell’affare, redatto secondo le regole della contabilità ordinaria o semplificata (a seconda della tipologia dell’azienda), e dovrà essere datato e firmato da entrambi i contraenti.

All’associato spetta, al termine del contratto, la restituzione dell’apporto o del suo valore (a seconda della tipologia dell’apporto), al valore nominale (diminuito delle eventuali perdite): anche in caso di apporto di lavoro, ma solo se quantizzato monetariamente dalle parti in sede di stipula contrattuale.

La specifica modalità ed entità della partecipazione agli utili è definita dalle parti in sede di stipula contrattuale, in base all’apporto dell’associato, e può essere una percentuale fissa o variabile; da prassi, è possibile prevedere una partecipazione, in percentuale, ai ricavi invece che agli utili: la partecipazione ai ricavi rappresenta un valore meno sensibile a eventuali contestazioni, in quanto non influenzato da altre poste di bilancio. Può essere previsto, per accordo tra le parti, il pagamento di acconti all’associato.

In base all’articolo 2553 del Codice civile, l’associato oltre che agli utili può partecipare anche alle eventuali perdite, ma solo nei limiti del suo apporto; ma la partecipazione alle perdite, da parte dell’associato, può essere esclusa per accordo contrattuale tra le parti.

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Aggiornata il: 02/06/2020