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Forfetari: novità e guida alla compilazione del quadro LM modello Redditi 2020

Il quadro LM del modello Redditi PF 2020 in breve

Il quadro LM del modello Redditi PF è destinato alla dichiarazione dei redditi e al calcolo della relativa imposta sostitutiva di due tipologie di contribuenti persone fisiche: la sezione I è dedicata ai contribuenti in Regime di vantaggio, più comunemente conosciuto come regime dei Minimi, la sezione II è dedicata a coloro che optano per il Regime forfetario.

Il regime dei Minimi, oggi, è ormai una fattispecie residuale: la norma che lo ha istituito prevedeva l’applicazione di questo regime agevolato anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Motivo per cui oggi, nonostante non sia più possibile accedere a questo regime, è possibile che ci siano contribuenti con meno di 35 anni di età che, non avendo cause che possano determinare la fuoriuscita dal regime, hanno il diritto di continuare ad utilizzarlo.

Il Regime di vantaggio, cosiddetto dei Minimi, risulta particolarmente favorevole per il contribuente in quanto, oltre ad avere una aliquota particolarmente conveniente sul reddito imponibile prodotto, solo il 5%, prevede la determinazione analitica di tale reddito, per cui in sede di compilazione della sezione I del quadro LM andranno indicati i componenti positivi di reddito, ma anche le rimanenze e i componenti negativi di reddito: il risultato della differenza sarà il reddito lordo da indicare nel rigo LM6, dal quale saranno dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel corso dell’anno (nel rigo LM7), e solo al reddito netto del rigo LM8 si applicherà l’imposta sostitutiva prevista del 5%.

Il Regime forfetario, è molto diverso dal Regime di vantaggio, sia da un punto di vista concettuale che pratico: esso non rappresenta una agevolazione, ma il regime naturale per le attività (in regime di impresa e\o di lavoro autonomo) esercitate dalle persone fisiche in forma individuale con ricavi annui fino a 65.000 euro che non presentano una delle cause di esclusione previste; inoltre la determinazione del reddito non è analitico, ma appunto forfetario: l’imposta sostitutiva con aliquota del 15% (sul reddito netto indicato nel rigo LM36 della sezione II) si calcola applicando ai ricavi imponibili un coefficiente di redditività, variabile a seconda del codice ATECO del contribuente. È prevista la possibilità di esercitare più attività, pur restando nello stesso regime, applicando diversi coefficienti di redditività, alle diverse attività.

Al reddito lordo così prodotto e indicato nel rigo LM34 potranno essere dedotti soltanto i contributi previdenziali ed assistenziali, versati nel corso dell’anno solare, esposti nel rigo LM35 per arrivare al reddito netto del rigo LM36 su cui si calcolerà l’imposta sostitutiva del 15%. Sono previste delle agevolazioni, sia fiscali che contributive, per i contribuenti nei primi anni di esercizio dell’attività, a determinate condizioni.

In entrambi i regimi, quello forfetario e quello di vantaggio, dal reddito imponibile potranno essere scomputate eventuali perdite pregresse (rispettivamente nei righi LM9 ed LM37). Il reddito deve essere determinato secondo il principio di cassa.

L’imposta sostitutiva, così determinata nelle sezioni I o II, per i contribuenti Minimi o Forfetari, sarà oggetto di definizione nella sezione III, dedicata alla determinazione dell’imposta dovuta, dove andranno scomputati i crediti di imposta, ed elaborati acconti e saldi di imposta.

Infine le perdite risultanti dalla dichiarazione, relative al reddito oggetto di questo quadro, saranno esposte nella sezione IV, dividendole per anni nel rigo LM50, ed esponendo quelle riportabili senza limiti di tempo nel rigo LM51.

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Aggiornata il: 05/06/2020