Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Benefici prima casa: quali cause di forza maggiore per il mancato trasferimento?

Obbligo di trasferimento della residenza nel Comune

Tra i requisiti previsti per accedere all’agevolazione “prima casa” rientra quello per il quale l’immobile deve risultare posizionato all’interno del territorio Comunale nel quale l’acquirente ha o intende stabilire la propria residenza nei 18 mesi successivi all’acquisto oppure, qualora differente, in quello nel quale il compratore esercita la propria attività ovvero, qualora trasferito al di fuori dei confini nazionali per motivi di lavoro, in quello nel quale ha la sede o esercita l’attività il soggetto dal quale dipende e infine, nell’ipotesi in cui l’acquirente cittadino italiano sia emigrato all’estero e che l’unità immobiliare venga acquisita come prima casa sul territorio nazionale. 

L’asserzione con la quale il compratore si impegna a stabilire la propria residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile acquistato deve essere resa dal compratore, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Accade sovente, tuttavia, che l’acquirente della “prima abitazione” non risieda, al momento della stipula dell’atto notarile, nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato e che non riesca a trasferirvi la residenza entro i 18 mesi successivi richiesti dalla norma, solitamente a causa della temporanea impossibilità ad abitare la menzionata unità immobiliare.

La residenza anagrafica è il luogo nel quale il soggetto dimora abitualmente e, di conseguenza, soltanto alla conclusione degli accertamenti posti in essere dal Comune e finalizzati a verificare la sussistenza di tale condizione, il procedimento di trasferimento della residenza si perfeziona con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza. Tuttavia, se l’immobile oggetto di acquisto agevolato non risulta essere abitabile e, di conseguenza, l’acquirente non ha la possibilità di stabilirvi la propria dimora abituale e di perfezionare il procedimento di trasferimento della residenza anagrafica nel Comune di ubicazione dell’immobile, lo stesso rischia di perdere l’agevolazione già usufruita, venendo a mancare una delle condizioni richieste, a pena di decadenza, dalla nota II bis menzionata in precedenza.

Fonte:


Aggiornata il: 05/10/2020