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Benefici prima casa: quali cause di forza maggiore per il mancato trasferimento?

Pronunce della Cassazione in tema di forza maggiore

La Cassazione (ex multis ord. n. 1790/2016) ha frequentemente affermato che, nel verificare il rispetto della predetta condizione, si devono tenere in considerazione eventuali ostacoli sopravvenuti, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata oltre che dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento. Ne consegue che il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione, qualora tale evento risulti essere imputabile a una causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto al momento dell’acquisto.

La Suprema Corte ha riconosciuto, in precedenza, la sussistenza di tale causa atta a giustificare il non tempestivo trasferimento della residenza ad esempio nei asi di :

  • decesso dell’acquirente (Cass. sent. n. 797/2000), 
  • ritrovamento di reperti archeologici durante i lavori (Cass. sent. n. 14399/2013) 
  • smottamenti verificatisi nell’area sedime sulla quale insiste l’immobile e nella strada di accesso, in conseguenza di piogge abbondanti tali da non consentire il completamento dei lavori di ristrutturazione nei tempi necessari (Cass. ord. n. 19247/2014).

Successivamente (Cass. sent. n. 8351/2016), i Giudici di piazza Cavour sono tornati sulla vicenda sancendo che, in presenza di eventi sopraggiunti, imprevedibili e indipendenti dalla volontà del contribuente, integranti una causa di forza maggiore, deve riconoscersi un’esimente alla decadenza dall’agevolazione “prima casa” a seguito del mancato trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, entro il termine di 18 mesi dall’atto di acquisto.

Con la sentenza n. 13346/2016, infine, la Suprema Corte ha confermato tale consolidato orientamento ribadendo che le cause di forza maggiore al fine di impedire la decadenza, oltre a risultare effettivamente presenti, devono consistere in eventi imprevedibili, sopravvenuti e indipendenti da colpe imputabili all’acquirente.

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Aggiornata il: 05/10/2020