Nel caso di comunicazione relativa ad un soggetto beneficiario (compilazione della sezione “dati del beneficiario”) la comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità.
Mentre nel caso di una comunicazione relativa ad un condominio (sezione “condomino” nel caso di effettuazione di interventi sulle parti comuni condominiali)) la comunicazione potrà essere inviata in alternativa:
- dal soggetto che appone il visto
- da un amministratore di condominio
- da un condòmino incaricato in caso di condominio minimo anche se non abilitati all’apposizione del visto.
In questo secondo caso nella sezione del visto dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto che lo appone.