1.Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali , anche in somministrazione:
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo,
- non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 30.11.2020
2. lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 e
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
3. lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020
- non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ne di pensione
4. lavoratori autonomi, privi di partita IVA,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30.11.2020
- già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS
- con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
5. incaricati alle vendite a domicilio (articolo19 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114)
- con reddito annuo 2019 e dalle medesime attività superiore ad euro 5.000
- titolari di partita IVA attiva e
- iscritti SOLO alla Gestione separata INPS alla data del 30.11.2020
6. Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in
- titolari tra il 1° gennaio 2019 e il 30.11.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata
- complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore, pari ad almeno trenta giornate;
- non titolari di pensione e di altro rapporto di lavoro dipendente.
7. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con:
- almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 all 30.11.2020
- con reddito non superiore a 50.000 euro,
- OPPURE con almeno 7 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 30.11.2020 e reddito non superiore a 35.000 euro
- non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente.