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Superbonus e visto di conformità: gli ultimi chiarimenti nella circolare 30/E

I soggetti abilitati

  • Dottori commercialisti senza P. IVA dipendenti da società di servizi in possesso dell’abilitazione all’invio delle dichiarazioni. Uno dei quesiti affronta il caso poc’anzi descritto. Si premette che il visto di conformità previsto dall’art. 119, DL 34/2020 in materia di superbonus, può venire apposto dai soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (opportunamente assicurati) come da DPR 322/1998, art. 3.

L’agenzia delle entrate, facendo riferimento al contenuto della Ris. 103/E del 2017, ammette che i tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità in questione siano da includere anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche se non titolari di P.IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, ma dipendenti di una società di servizi, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla società stessa.

  • Caf Imprese e Caf dipendenti. I Caf imprese ed i Caf dipendenti, sono sostanzialmente dotati del titolo per apporre il visto di conformità nel caso in cui, solitamente, un privato si rivolga a loro per la dichiarazione dei redditi. Il dubbio oggetto del quesito riguarda la possibilità di ampliare per tali Caf la platea di soggetti che possono richiedere il visto di conformità finalizzato alla cessione del superbonus facendo riferimento ad esempio alle società che cedono la detrazione relativamente agli interventi sulle parti comuni condominiali dove sono site le unità immobiliari di loro proprietà. A tal proposito il documento di prassi scioglie il dubbio ammettendo che i Caf dipendenti ed i Caf imprese possano apporre simili visti di conformità in dipendenza del fatto che la normativa non specifica la tipologia di soggetto che ad essi si può rivolgere. Ciò a prescindere dalla circostanza che questi ultimi producono reddito d’impresa o reddito di lavoro dipendente.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 04/01/2021