Il dubbio chiarito riguarda due ordini di professionisti chiamati in causa nelle pratiche relative alla maxi detrazione del 110% (il professionista tecnico e colui che appone il visto di conformità).
Per accedere, infatti a tale beneficio fiscale come previsto dal DL 34/2020 è necessario che il “professionista tecnico” (ingegnere, architetto, geometra ecc…) emetta le opportune asseverazioni del caso.
Ciò indipendentemente dall’opzione di cessione/sconto o di detrazione in dichiarazione dei redditi. la figura in questione garantisce, tramite l’asseverazione, che gli interventi rispettano i requisiti previsti dalla norma (doppio salto di classe energetica ad esempio).
Qualora poi il contribuente scelga, in luogo della detrazione, di cedere la stessa o richiedere lo sconto in fattura, interverrà il soggetto abilitato ai sensi del DPR 322/1998 per l’apposizione del visto di conformità come sopra specificato. Ovviamente entrambi tali soggetti devono garantire una idonea copertura assicurativa.
Tuttavia la norma relativa al 110% ha stabilito che i professionisti dovessero in ogni caso avere una polizza il cui massimale non può essere inferiore a 500.000 euro. Nel quesito si chiarisce che solo i “professionisti tecnici”, cioè coloro che asseverano devono stipulare un’apposita polizza dal massimale non inferiore a 500.000 euro.
Mentre, d’altro canto ciò non è necessario per i professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità, in quanto essi sono fra quelli che già obbligatoriamente, come previsto dal DM 164/1999 devono stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 per l’apposizione del visto di conformità di tipo dichiarativo.
Tale polizza assorbe anche l’obbligo di apposizione del visto in caso di 110% rendendo non necessaria una ulteriore stipula assicurativa.