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Superbonus e visto di conformità: gli ultimi chiarimenti nella circolare 30/E

La polizza assicurativa

Il dubbio chiarito riguarda due ordini di professionisti chiamati in causa nelle pratiche relative alla maxi detrazione del 110% (il professionista tecnico e colui che appone il visto di conformità).

Per accedere, infatti a tale beneficio fiscale come previsto dal DL 34/2020 è necessario che il “professionista tecnico” (ingegnere, architetto, geometra ecc…) emetta le opportune asseverazioni del caso. 

Ciò indipendentemente dall’opzione di cessione/sconto o di detrazione in dichiarazione dei redditi. la figura in questione garantisce, tramite l’asseverazione, che gli interventi rispettano i requisiti previsti dalla norma (doppio salto di classe energetica ad esempio). 

Qualora poi il contribuente scelga, in luogo della detrazione, di cedere la stessa o richiedere lo sconto in fattura, interverrà il soggetto abilitato ai sensi del DPR 322/1998 per l’apposizione del visto di conformità come sopra specificato. Ovviamente entrambi tali soggetti devono garantire una idonea copertura assicurativa. 

Tuttavia la norma relativa al 110% ha stabilito che i professionisti dovessero in ogni caso avere una polizza il cui massimale non può essere inferiore a 500.000 euro. Nel quesito si chiarisce che solo i “professionisti tecnici”, cioè coloro che asseverano devono stipulare un’apposita polizza dal massimale non inferiore a 500.000 euro. 

Mentre, d’altro canto ciò non è necessario per i professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità, in quanto essi sono fra quelli che già obbligatoriamente, come previsto dal DM 164/1999 devono stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 per l’apposizione del visto di conformità di tipo dichiarativo. 

Tale polizza assorbe anche l’obbligo di apposizione del visto in caso di 110% rendendo non necessaria una ulteriore stipula assicurativa.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 04/01/2021