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Superbonus e visto di conformità: gli ultimi chiarimenti nella circolare 30/E

Le sanzioni per il visto di conformità infedele

La Circ. 30/E conferma che la sanzione applicabile per visto di conformità infedele sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è quella che prevede una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. 

Ribadiamo inoltre che l’apposizione del visto di conformità prevede una presa d’atto documentale e non prevede una presa d’atto sostanziale circa l’operato dei tecnici e dei direttori dei lavori che hanno seguito gli interventi in cantiere. In altre parole se in sede di apposizione del visto di conformità ci si accerta che l’asseverazione del professionista tecnico sia stata correttamente emessa non si entrerà nel merito della bontà dell’intervento andando a verificare che “il cappotto termico installato garantisca l’esatto indice di trasmittanza favorendo il doppio salto di classe energetica” (tale verifica è insita nell’asseverazione).

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 04/01/2021