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Superbonus e bonus diversi: tutti i chiarimenti nella Circolare 19 "ripubblicata"

Detraibilità estesa per le spese per visto e congruità

Come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, la circolare precisa che la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Inoltre, ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. 

Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi.

L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 09/06/2022