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Superbonus e bonus diversi: tutti i chiarimenti nella Circolare 19 "ripubblicata"

Cessioni di crediti: le novità per le banche

La circolare evidenzia che, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle modifiche introdotte dal “decreto Aiuti” (Dl n. 50/2022)

  • è prevista la possibilità per le banche ovvero per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo (articolo 64, Dlgs n. 385/1993), 
  • di effettuare una cessione a favore dei clienti professionali privati (articolo 6, comma 2-quinquies, Dlgs. n. 58/1998), che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni, previste dal medesimo articolo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Inoltre, alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, si applica il divieto di cessioni parziali, di cui al comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”.

In concreto, a partire dalla predetta data, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.
A parere dell’Agenzia tale divieto si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione. 

E' cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli SAL e dal saldo, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle successive cessioni delle singole rate annuali.

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Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 09/06/2022