Infine, l'agenzia evidenzia che, resta esclusa dalle sue valutazioni la legittimità e tipologia dei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni e il general contractor.
Infatti, a prescindere dallo schema contrattuale sottostante, il general contractor può operare lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121 del decreto Rilancio.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis del citato articolo 121,
- l’opzione per lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL),
- che per gli interventi ammessi al Superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Ciò anche nella ipotesi di spese sostenute in nome e per conto del committente/beneficiario della detrazione.
Resta fermo che, in ogni caso, il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del general contractor è consentita a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti, i tecnici o le imprese che realizzano gli interventi agevolabili avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.