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Assonime sull’affrancamento con rimpatrio degli utili delle società partecipate estere

La normativa

Sono interessati dalla norma gli utili e le riserve di utili dell’esercizio precedente a quello in corso giorno 1 gennaio 2022 (quindi, nella maggior parte delle situazioni, quelli risultanti dal bilancio 2021) che non siano ancora stati distribuiti giorno 1 gennaio 2023.

Dal punto di vista tecnico l’imposta sostitutiva sarebbe dovuta per l’affrancamento, il quale però è sostitutivo delle imposte sui redditi.

La norma fa riferimento generico agli utili e alle riserve di utili prodotti all’estero, ma per un semplice calcolo di convenienza fiscale del regime opzionale, i destinatari sono gli utili formati in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, soggetti a sfavorevole tassazione.

L’obiettivo della norma è quello di favorire l’emersione di questi utili e il successivo rimpatrio e mantenimento nell’economia dell’azienda italiana; in ragione di ciò i destinatari della misura opzionale sono coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva d’impresa (sono quindi escluse le persone fisiche non imprenditori); e, per favorire il mantenimento in azienda degli utili e delle riserve di utili affrancati, è prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nel caso in cui:

  • gli utili affrancati vengano rimpatriati in Italia, presso il soggetto controllante, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2023 (ad oggi previsto per il 30 giugno 2024);
  • gli utili rimpatriati vengano accantonati in una apposita riserva di utili del patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi, prima di procedere all’eventuale distribuzione.

 

Aliquota ordinaria

Aliquota ridotta

Società

9%

6%

Imprenditore individuale

30%

27%

L’imposta sostitutiva dovuta, ottenuta applicando l’aliquota agli utili, deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2022, senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale.

In ragione del fatto che gli utili della società partecipata possono essere monetizzati non solo attraverso la distribuzione, ma anche attraverso la cessione della partecipazione, la normativa prevede che, in una tale situazione, l’importo degli utili affrancati incrementerà il costo della partecipazione e che la successiva distribuzione ne determinerà una riduzione.

Fonte: Assonime


Aggiornata il: 12/03/2023